Art. 4.
(Informazione agli armatori e ai comandanti dei pescherecci).

      1. L'autorità portuale o marittima, avvalendosi della collaborazione delle associazioni di categoria della pesca professionale, fornisce ad ogni armatore o comandante di peschereccio la documentazione informativa recante:

          a) i dati a sostegno dell'importanza di un corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, nonché della fornitura di informazioni relative a qualunque alterazione dell'ambiente marino riscontrata durante la permanenza in mare;

          b) l'indicazione dell'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina;

 

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          c) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti, la descrizione delle procedure per il conferimento, nonché di quelle per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta.